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FECHA : 06/12/1978
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Approvata dalle Cortes nelle Sessioni Plenarie del Congresso dei Deputati e del Senato tenutesi il 31 ottobre 1978. Ratificata dal popolo spagnolo mediante referendum del 6 dicembre 1978. Sanzionata da S. M. il Re dinanzi alle Cortes il 27 dicembre 1978
LA COSTITUZIONE SPAGNOLA
PREAMBOLO
La nazione spagnola, desiderando stabilire la giustizia, la libertà e la sicurezza e promuovere il bene di quanti la com pongono, nell’uso della sua sovranità, proclama la sua volontà di: Garantire la convivenza democratica nell’ambito della Costituzione e delle leggi conformemente a un ordine econo mico e sociale giusto; Consolidare uno Stato di diritto che assicuri la supremazia della legge come espressione della volontà popolare; Proteggere tutti gli spagnoli e i popoli della Spagna nell’e sercizio dei diritti umani, le loro culture e tradizioni, lingue e istituzioni; Promuovere il progresso della cultura e dell’economia in modo da assicurare a tutti una dignitosa qualità di vita; Realizzare una società democratica progredita e collabora re al rafforzamento di relazioni pacifiche e ad un’efficace collaborazione fra tutti i popoli della terra.
Di conseguenza, le Cortes approvano e il popolo spagnolo ratifica la seguente: COSTITUZIONE TITOLO PRELIMINARE Articolo I
1. La Spagna si costituisce come Stato sociale e democratico di Diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giu ridico la libertà, la giustizia, l’uguaglianza e il pluralismo politico.
2. La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo da cui emanano i poteri dello Stato.
3. La forma politica dello Stato spagnolo è la Monarchia parla mentare.
Articolo 2 La Costituzione si basa sulla indissolubile unità della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconos ce e garantisce il diritto alla autonomia delle nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà fra tutte le medesime.
Articolo 3
1. Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla.
2. Le ulteriori lingue spagnole saranno altresì ufficiali nell’ambi to delle rispettive Comunità Autonome conformemente ai propri Statuti.
3. La ricchezza del pluralismo linguistico in Spagna è un patri monio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione.
Articolo 4
1. La bandiera spagnola è formata da tre bande orizzontali, rossa, gialla e rossa, essendo quella gialla di larghezza doppia di ognuna di quelle rosse.
2. Gli Statuti potranno riconoscere bandiere ed emblemi propri delle Comunità Autonome. Questi si utilizzeranno insieme alla ban diera spagnola sui loro edifici pubblici e nei loro atti ufficiali.
Articolo 5 La capitale dello Stato spagnolo è la città di Madrid.
Articolo 6 I partiti politici esprimono il pluralismo politico, concorrono alla formazione e manifestazione della volontà popolare e sono strumen to fondamentale per la partecipazione politica.
La loro creazione e l’esercizio della loro attività sono libere nel rispetto della Costituzione e della legge.
La loro struttura interna e il loro operare dovranno essere demo cratici.
Articolo 7 I sindacati dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali... »
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