Legislación »
Constitución
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«... contri buiscono alla difesa e alla promozione degli interessi economico sociali loro propri. La loro costituzione e l’esercizio delle loro attività 9 La sovranità nazionale risiede nel popolo.
L’ unità della Nazione spag nola e il diritto all’autonomia Il castigliano e le altre lin gue spagnole La bandiera spagnola e quelle delle Comunità Autonome Madrid, la capitale I partiti poli tici I sindacati e associazioni imprenditoriali sono liberi nel rispetto della Costituzione e della legge. La loro strut tura interna e il loro operare dovranno essere democratici.
Articolo 8
1. Le Forze Armate, costituite dall’ Esercito, dalla Marina e dall’Ae ronautica, hanno come missione di garantire la sovranità e l’indipen denza della Spagna, difenderne l’integrità territoriale e l’ordinamento costituzionale.
2. Una legge organica regolerà i fondamenti della organizzazione militare conformemente ai principi della presente Costituzione.
Articolo 9
1. I cittadini e i poteri pubblici sono soggetti alla Costituzione e al rimanente ordinamento giuridico.
2. Compete ai pubblici poteri promuovere le condizioni affinchè la libertà e l’eguaglianza dell’individuo e dei gruppi cui partecipa siano reali ed effettivi; rimuovere gli ostacoli che impediscono o ren dono difficile la loro realizzazione e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale.
3. La Costituzione garantisce il principio di legalità, la gerarchia normativa, la pubblicità delle norme, la irretroattività delle disposi zioni sanzionatorie sfavorevoli o restrittive dei diritti soggettivi, la sicurezza giuridica, la responsabilità e il divieto dell’arbitrio dei pub blici poteri.
TITOLO I Dei Diritti e Doveri Fondamentali Articolo 10
1. La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono conna turati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell’ordine politico e della pace sociale.
2. Le norme relative ai diritti fondamentali e alla libertà, rico nosciute dalla Costituzione, s’interpreteranno in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e ai Trattati e Accordi internazionali nelle stesse materie ratificate dalla Spagna.
CAPITOLO PRIMO Degli Spagnoli e degli stranieri Articolo 11
1. La nazionalità spagnola si acquista, si conserva e si perde con formemente a quanto stabilito dalla legge.
2. Nessun cittadino di origine spagnola potrà essere privato della sua nazionalità.
3. Lo Stato potrà concordare trattati sulla doppia nazionalità con i paesi iberoamericani o con quelli che abbiano mantenuto o che mantengono particolari legami con la Spagna. In questi stessi paesi, quantunque non riconoscano ai propri cittadini un diritto di recipro cità, gli spagnoli potranno naturalizzarsi senza perdere la nazionalità originaria.
10 Le Forze Armate Il rispetto della legge Libertà ed uguaglianza Le garanzie giuridiche I diritti della... »
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