Legislación »
Constitución
|
|
«...i cittadini.
2. Il referendum sarà indetto dal Re, su proposta del Presidente del Governo, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati.
3. Una legge organica regolerà le condizioni e il procedimento dei diversi tipi di referendum previsti in questa Costituzione.
CAPITOLOTERZO Dei trattati internazionali
Articolo 93 Mediante legge organica si potrà autorizzare la stipulazione di trat tati con cui si attribuisca a un’organizzazione o istituzione internazio nale l’esercizio di competenze derivate dalla Costituzione. Spetta alle Cortes Generali o al Governo, a seconda dei casi, garantire l’attuazio ne di questi trattati e delle risoluzioni emanate dagli organismi inter nazionali o supernazionali titolari della cessione.
Articolo 94 La prestazione del consenso dello Stato per contrarre obblighi tra mite trattati o accordi richiederà la previa autorizzazione delle Cortes Generali nei seguenti casi: a) trattati di carattere politico; b) trattati o accordi di carattere militare; c) trattati o accordi che riguardino l’integrità territoriale dello Stato o i diritti e doveri fondamentali stabiliti nel Titolo primo; d) trattati o accordi che implichino obblighi finanziari per le finanze pubbliche; e) trattati o accordi che presuppongano modifiche o abrogazione di leggi o esigano misure legislative per la loro esecuzione.
2. Il Congresso e il Senato saranno immediatamente informati delle conclusioni dei restanti trattati o accordi.
29 Sanzionamento e promulgazio ne delle leggi Referendum Trattati inter nazionali Autorizzazio ne delle Cor tes Generali per determi nati trattati internazionali
Articolo 95
1. La stipulazione di un trattato internazionale che contenga clau sole contrarie alla Costituzione comporterà la previa revisione costi tuzionale.
2. Il Governo o una delle due Camere possono richiedere al Tri bunale Costituzionale che dichiari se esiste o no tale contrasto.
Articolo 96
1. I trattati internazionali validamente stipulati, una volta pubblicati ufficialmente in Spagna, formeranno parte dell’ordinamento interno. Le loro disposizioni potranno essere derogate, modificate o sospese soltanto nella forma prevista negli stessi trattati o conformemente alle norme generali del diritto internazionale.
2. Per la denuncia dei trattati o accordi internazionali si utilizzerà lo stesso procedimento previsto per la loro approvazione nell’artico lo 94.
TITOLO IV Del Governo e della Amministrazione Articolo 97 Il Governo dirige la politica nazionale ed estera, l’Amministrazione civile e militare e la difesa dello Stato. Esercita la funzione esecutiva e la potestà regolamentare conformemente alla Costituzione e alle leggi.
Articolo 98
1. Il Governo è composto dal Presidente, se del caso dai Vice Pre sidenti, dai Ministri e dagli ulteriori membri che stabilisca la legge.
2. Il Presidente dirige l’azione del Governo e coordina le funzioni degli altri membri dello stesso, senza pregiudizio della competenza ... »
|
|
|
|