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Constitución
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«... persona La nazionalità Articolo 12 Gli spagnoli acquistano la maggiore età a 18 anni.
Articolo 13
1. Gli stranieri godranno in Spagna delle libertà pubbliche garan tite dal presente titolo nei termini stabiliti dai trattati e dalla legge.
2. Solamente gli spagnoli saranno titolari dei diritti riconosciuti nell’art. 23, salvo che, attenendosi a criteri di reciprocità, si possa sta bilire per trattato o per legge il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni municipali.
3. L’estradizione si concederà solo in conformità di un trattato o della legge, attenendosi al principio di reciprocità. Rimangono esclu si dall’estradizione i delitti politici, non considerandosi come tali gli atti di terrorismo.
4. La legge stabilirà i limiti entro cui i cittadini di altri paesi e gli apolidi potranno godere del diritto di asilo in Spagna.
CAPITOLO SECONDO Diritti e libertà Articolo 14 Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza che prevalga alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione e qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.
SEZIONE PRIMA Dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche Articolo 15 Tutti hanno diritto alla vita e alla integrità fisica e morale, senza poter essere in alcun caso sottoposti a torture nè a pene o trattamen ti inumani o degradanti. E’ abolita la pena di morte, salvo quanto possano disporre leggi penali militari in tempo di guerra.
Articolo 16
1. E’ garantita la libertà ideologica, religiosa y di culto dei singoli e delle comunità senza altra limitazione, nelle loro manifestazioni, che quelle necessarie per il mantenimento dell’ordine pubblico garantito dalla legge.
2. Nessuno potrà essere obbligato a dichiarare la proprie ideolo gia, religione o convinzioni.
3. Nessuna confessione avrà carattere statale. I pubblici poteri terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola e manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni.
Articolo 17
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della sua libertà se non con l’osservanza di quanto stabilito in questo articolo e nei casi e nella forma previsti dalla legge.
11 La maggiore età a 18 anni I diritti degli stranieri Uguaglianza di fronte alla legge Diritto alla vita Libertà ideo logica e reli giosa Diritto alla libertà perso nale 2.
La detenzione preventiva non potrà durare più del tempo strettamente necessario per la realizzazione degli accertamenti ten denti al chiarimento dei fatti, e in ogni caso il detenuto dovrà essere messo in libertà o a disposizione dell’autorità giudiziaria nel termine massimo di 72 ore. 3.
Ogni persona detenuta deve essere informata immediatamen te e in modo comprensibile dei propri diritti e delle ragioni della sua detenzione, non potendo essere obbligata a fare ammissioni. E’ garantita al detenuto l’assistenza di un avvocato ... »
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